Affidamento Condiviso
È la regola generale (art. 337-ter c.c.): entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e assumono di comune accordo le decisioni più importanti su istruzione, educazione, salute e residenza abituale dei figli.
Nella separazione con figli la legge tutela il diritto dei minori a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
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Cosa prevede il codice civile dopo la legge n. 54/2006 sulla bigenitorialità
È la regola generale (art. 337-ter c.c.): entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e assumono di comune accordo le decisioni più importanti su istruzione, educazione, salute e residenza abituale dei figli.
Anche nell'affido condiviso i figli vivono stabilmente presso uno dei genitori, detto collocatario, al quale di regola è assegnata la casa familiare; all'altro spetta un calendario di tempi di permanenza e di visita.
È l'eccezione: il giudice lo dispone con provvedimento motivato solo quando l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore, ad esempio in caso di violenza, grave trascuratezza o totale disinteresse.
I provvedimenti riguardanti i figli nella separazione e nel divorzio
Il calendario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore: fine settimana alternati, pomeriggi infrasettimanali, vacanze estive e festività.
L'assegnazione della casa familiare avviene tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.), di regola a favore del genitore collocatario.
Il minore che ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nel procedimento (art. 336-bis c.c.).
Introdotto dalla riforma Cartabia: descrive scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni e vacanze dei figli, impegnando i genitori a un progetto educativo concreto.
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Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di bigenitorialità: anche dopo la fine della convivenza, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per questo, in ogni separazione con figli, l'art. 337-ter del codice civile impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i minori restino affidati a entrambi i genitori: l'affidamento condiviso è la regola e le decisioni di maggiore interesse — istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale — devono essere assunte di comune accordo.
L'affido condiviso non comporta però una divisione perfettamente paritetica dei tempi. Nella prassi il giudice individua un genitore collocatario, presso il quale i figli vivono in via prevalente, e stabilisce un calendario dei tempi di permanenza presso l'altro genitore: fine settimana alternati, pomeriggi infrasettimanali, periodi di vacanza e festività. Al collocamento si collega l'assegnazione della casa familiare che, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., è attribuita tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, di regola al genitore collocatario e a prescindere dalla proprietà dell'immobile; di tale assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, insieme al contributo economico per i figli, di cui parliamo nella pagina dedicata al mantenimento dei figli.
L'affidamento esclusivo resta l'eccezione: l'art. 337-quater c.c. consente al giudice di disporlo, con provvedimento motivato, solo quando l'affidamento condiviso risulta contrario all'interesse del minore, come nei casi di violenza domestica, grave trascuratezza o totale disinteresse di un genitore. Anche in questa ipotesi, salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli restano adottate da entrambi i genitori e il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
La riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha rafforzato la centralità dei figli nel processo: il ricorso introduttivo deve oggi contenere un piano genitoriale che illustra scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze dei minori, e l'ascolto del minore che ha compiuto dodici anni — o anche di età inferiore, se capace di discernimento — costituisce la regola (art. 336-bis c.c.). Attenzione, infine, al trasferimento: il genitore collocatario non può spostare la residenza dei figli in un'altra città senza l'accordo dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice, perché la scelta incide sul diritto di visita e sull'intero assetto dell'affidamento.
Tutti questi temi possono essere definiti di comune accordo nell'ambito di una separazione consensuale a Roma oppure, quando l'intesa manca, in un giudizio contenzioso: in entrambi i casi l'assistenza di un avvocato matrimonialista a Roma consente di costruire soluzioni su misura per i figli e sostenibili per i genitori.
Le risposte alle domande più comuni sull'affidamento dei figli
La legge non fissa un'età in cui i figli possono decidere da soli. Il minore che ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ha però il diritto di essere ascoltato dal giudice (art. 336-bis c.c.): la sua opinione viene tenuta in seria considerazione, ma la decisione finale spetta sempre al giudice, che valuta in concreto l'interesse del minore.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: di regola viene assegnata al genitore presso cui i figli sono collocati in via prevalente, a prescindere da chi sia proprietario dell'immobile. L'assegnazione viene meno, tra l'altro, se l'assegnatario cessa di abitare stabilmente nella casa, conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio.
Il genitore collocatario non può trasferire unilateralmente la residenza dei figli: la scelta della residenza abituale del minore è una decisione di maggiore interesse che richiede l'accordo di entrambi i genitori o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice. Un trasferimento deciso da soli può comportare la modifica del collocamento e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c.
Solo quando l'affidamento condiviso risulta contrario all'interesse del minore: ad esempio in presenza di violenza domestica, gravi trascuratezze, totale disinteresse verso il figlio o condizioni che rendono un genitore inidoneo a esercitare la responsabilità genitoriale. Il giudice deve motivare specificamente il provvedimento e, salvo diversa disposizione, le decisioni di maggiore interesse restano comunque assunte da entrambi i genitori.
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